Onorevoli Colleghi! - Il processo con cui negli ultimi anni sono state introdotte nel nostro Paese le autorità di garanzia e regolazione, a partire dall'istituzione della Commissione nazionale per le società e la borsa, nel 1974, riflette i mutamenti dell'economia e della società italiana nello stesso periodo. L'integrazione economica e poi sociale nel più ampio contesto europeo si è accompagnata a una revisione dei tradizionali paradigmi di intervento pubblico nell'economia e nella società. La più ampia salvaguardia delle quattro libertà economiche fondamentali (di commercio e prestazione dei servizi, di stabilimento, di movimento delle persone, di circolazione) fa sì che il ruolo dello Stato sia sempre più leggero per eliminare eventuali impedimenti atti a limitare l'iniziativa economica, oltre che per ridurre il disavanzo pubblico. In tale processo rientra la dismissione delle attività economiche statali, che tuttavia, se fatta senza alcune precauzioni, può comportare pericolosi vuoti normativi e gestionali in settori economici caratterizzati da una forte valenza strategica per gli interessi generali.
      Tra tali settori rientrano i cosiddetti «servizi di pubblica utilità» ed i trasporti, ove, negli anni passati, alla trasformazione dello Stato erogatore di beni e servizi in Stato azionista non sempre ha fatto seguito un adeguamento delle sue strutture all'esercizio di questa nuova funzione. Insomma, lo Stato spesso si è trovato impreparato a garantire la tutela degli interessi pubblici, agendo solo come un azionista, ed è quindi necessario attribuirgli un nuovo ruolo che non sia né di diretto assuntore delle attività né di distratto azionista.
      Una possibile configurazione atta a garantire un efficace controllo è quella dello Stato regolatore, che persegue la propria funzione di tutela degli interessi pubblici attraverso lo strumento delle «autorità indipendenti»: enti esponenziali dello Stato comunità, oltre che strumento con cui la collettività si tutela nel quadro di determinati assetti normativi.

 

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      L'introduzione del sistema delle autorità indipendenti nel settore dei trasporti appare quanto mai necessaria e opportuna. Necessaria perché il trasporto costituisce ormai un fattore essenziale dello sviluppo e della stessa qualità della vita per un Paese avanzato quale è l'Italia. Opportuna perché per tale via i cittadini potranno essere tutelati per quanto riguarda la loro sicurezza, ma anche come clienti dei servizi di trasporto, che pagano una tariffa e pretendono un servizio adeguato. Nel contempo, i diritti dei cittadini-utenti-clienti saranno efficacemente garantiti, quale che sia la natura (pubblica o privata) del soggetto che svolge il servizio. Attraverso «l'Autorità di regolazione dei servizi di trasporto», questo è il nome proposto, lo Stato comunità controllerà quindi i privati, ma anche lo Stato apparato che ancora svolge attività economiche.
      Senza un organismo del genere c'è l'anarchia: privati senza vincoli normativi, mancanza di controlli, condizioni esasperate di concorrenza a discapito della sicurezza.
      La proposta di legge oggetto della presente relazione si compone di 9 articoli.
      L'articolo 1, comma 1, definisce l'ambito di applicazione della legge in relazione al diritto comunitario, con una soluzione basata sulla «esclusione reciproca» già fatta propria dalla legge sulla tutela della concorrenza e del mercato con in più la considerazione che, essendo i trasporti una materia con competenze ripartite tra Stati e Unione europea, l'ordinamento nazionale sarà competente solo in caso di valutazione di sussidiarietà negativa ai sensi dell'articolo 5, secondo paragrafo, del Trattato istitutivo della Comunità europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam, di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, e cioè quando l'Unione riconosca che gli obiettivi di un'azione non possano essere raggiunti meglio a livello comunitario. Il comma 2 del medesimo articolo definisce invece l'ambito oggettivo della legge, estendendolo a tutti i tipi di trasporto, compreso quello per condotta.
      L'articolo 2 istituisce l'Autorità di regolazione dei servizi di trasporto, di seguito denominata «Autorità», attribuendole la natura di organo indipendente di garanzia, di regolamentazione e di vigilanza. All'Autorità viene attribuita la funzione di assicurare il corretto andamento dei servizi di trasporto e il loro sviluppo e di garantire la sicurezza dei trasporti e la tutela degli interessi degli utenti. L'articolo 2 puntualizza la assoluta indipendenza dell'Autorità, stabilendo che essa opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.
      L'articolo 3 contiene norme sulla composizione e la nomina dei componenti dell'Autorità, definiti commissari. Il carattere di ente esponenziale dello Stato comunità è dato dalla nomina parlamentare e non governativa dei commissari.
      L'articolo 4 elenca i poteri dell'Autorità: si tratta di incisivi poteri di controllo, di emanazione di direttive e di formulazione di proposte nei confronti degli enti che rilasciano le concessioni: tra tali poteri si segnala quello di valutare reclami e segnalazioni, anche ai fini, in circostanze ben individuate e particolarmente gravi, della revoca della concessione. L'Autorità ha inoltre poteri in relazione alla determinazione delle tariffe e del loro adeguamento.
      L'articolo 5 prevede le sanzioni che l'Autorità può irrogare: tra esse si segnalano sanzioni pecuniarie amministrative commisurate al fatturato dell'impresa di trasporto responsabile della violazione e il potere di chiedere la sospensione o la revoca della concessione.
      L'articolo 6 contiene disposizioni sulla trasparenza dell'azione dell'Autorità, prevedendo l'emanazione di regolamenti di procedura, l'effettuazione di audizioni periodiche presso di essa, la pubblicazione di un bollettino periodico, nonché l'obbligo di una relazione annuale al Parlamento.
      L'articolo 7 contiene disposizioni sull'organizzazione dell'Autorità e sul personale.
      L'articolo 8 regola i casi di interazione con l'attività dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
      Infine, l'articolo 9 reca la copertura finanziaria della legge.
 

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